Relazione OMNIBUS – Punti principali

Nell’ambito della revisione di metà percorso del bilancio pluriennale dell’Ue, la Commissione europea ha proposto un regolamento “Omnibus” che contiene disposizioni per molti settori delle politiche europee, tra cui modifiche ai regolamenti della riforma della Pac approvata nel 2013.

In una fase di incertezza sul futuro delle politiche agricole europee, il Parlamento europeo ha voluto cogliere l’occasione per proporre cambiamenti più incisivi di quelli previsti dalla Commissione. Gli emendamenti mirano all’alleggerimento degli oneri burocratici per gli agricoltori, al rafforzamento della loro posizione negoziale vis-a-vis le altre parti della filiera e, infine, all’ampliamento del set di strumenti per la gestione del rischio.

Di seguito le principali novità della parte agricola del regolamento Omnibus, per come è uscito dal voto del 3 maggio in Commissione Agricoltura del Parlamento europeo.

SEMPLIFICAZIONE (meno burocrazia per aziende e amministrazioni pubbliche)

Giovani agricoltori:

  • Semplificazione delle condizioni di accesso agli aiuti per il primo insediamento ai più giovani, che potranno da un lato insediarsi congiuntamente con altri agricoltori (in un’ottica di ricambio generazionale progressivo), dall’altro ricevere l’aiuto anche nel caso stiano già lavorando in azienda
  • La Regione ER ha concesso nel 2016 sostegno al primo insediamento a più di 350 aziende (378 domande ritenute ammissibili e ammissibili con riserva), questa misura consentirebbe di ampliare ancora di più la platea dei beneficiari
  • Innalzamento del sostegno all’insediamento nel primo pilastro fino al 50% del valore medio di titoli PAC, rispetto all’attuale 25%
  • Prelazione per l’assegnazione di nuovi diritti di impianto viticoli previsti nell’OCMPratiche “verdi” (greening):
  • Ampliamento della definizione di terreno seminativo, che potrà includere le superfici a riposo, della definizione di prato permanente, che comprenderà anche pascoli e foraggiere dove erba e altre piante erbacee da foraggio non siano predominanti (come i pascoli mediterranei), e della definizione di coltura erbacea da foraggio, che potrà includere le colture leguminose da foraggio (come l’erba medica seminata in purezza)
  • Riconoscimento della definizione di “azienda verde” (non vincolate al greening, definizione oggi applicata principalmente alle aziende biologiche) anche alle aziende che applicano misure agro-ambientali previste nei piani di sviluppo rurale
  • Nel 2016, la Regione ER ha ricevuto oltre 5.500 domande di aiuto per interventi agroambientali e per l’agricoltura Biologica, per una superficie di circa 141.000 ettari, che diventerebbero de facto esenti da qualsiasi obbligo di greening
  • Obbligo di diversificazione delle colture per le aziende da 15 ettari in su (il requisito viene allineato a quello per le aree ad interesse ecologico)
  • Considerando che la superficie aziendale media delle aziende emiliano-romagnole si attesta attorno ai 16 ha, la misura esenterebbe dall’obbligo di diversificazione la maggioranza delle aziende regionali
  • Esenzione dai limiti previsti dalla diversificazione colturale per le aziende in cui le colture sommerse occupino più del 75% dei seminativi (risaie)
  • Alleggerimento dell’obbligo dell’area ad interesse ecologico, che varrà solo per gli ettari supplementari ai primi 15
  • Misure per promuovere, sia nel greening che nell’ambito degli aiuti accoppiati, le colture azoto-fissatrici (leguminose, come la soia) sia per il ruolo positivo che svolgono per la fertilità dei suoli, sia per ridurre la dipendenza dalle importazioni di proteine vegetali per la mangimistica
  • Nel solo nord-Italia, la coltivazione in particolare della Soia, ha visto nei primi due anni di applicazione dell’obbligo delle EFA, un aumento della superficie investita a tale coltura pari a circa 40.000 ettari, con un relativo aumento di produzione pari, nel 2016, a circa 160.000 tonnellate
  • Inclusione nel novero delle aree considerate ad interesse ecologico delle superfici di terreni a riposo composti da specie ricche di polline e nettare (c.d. melliferi) e delle superfici con piante erbacee selvatiche.

Agricoltore attivo:

  • Mantenimento dell’obbligo di ottenere lo status di agricoltore attivo per essere riconosciuto come beneficiario degli aiuti
  • Possibilità per le amministrazioni nazionali di utilizzare registri pubblici (p.es. registro IVA) per identificare gli agricoltori in attivitàPiccoli agricoltori:
  • Concessione del pagamento per i piccoli agricoltori fino al decimo ettaro rispetto agli attuali 5, e innalzamento del livello massimo di pagamento a 2500 EUR rispetto agli attuali 1250.

Regimi di qualità:

  • Estensione dei benefici derivanti dalla partecipazione a regimi di qualità (DOP, IGP, etc.) anche a coloro che li hanno adottati prima dell’entrata in vigore della norma nello sviluppo rurale, colmando così un vulnus che ad oggi rischia di discriminare coloro che sono partiti prima su questa strada
  • Già nel 2016, la Regione ER ha concesso aiuti a circa 500 agricoltori partecipanti a questi regimi, numero che potrebbe innalzarsi notevolmente in un’ottica di sempre maggiore qualità delle produzioni emiliano-romagnole

Agricoltura biologica:

  • Il sostegno previsto dai PSR per gli agricoltori che si impegnano ad adottare pratiche di produzione biologica sarà concesso non solo per ettaro, ma anche per unità di bestiame

Disposizioni finanziarie:

  • Estensione della programmazione per lo sviluppo rurale fino alla entrata in vigore di nuovi regolamentiImpianti viticoli:
  • Esclusione dal rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti di tutti i richiedenti che possiedono vigneti piantati senza autorizzazione;
  • Possibilità per gli Stati membri di definire una superficie ammissibile minima e massima per ogni richiedente di nuovi impianti;

 

MISURE DI MERCATO (la “rete di sicurezza” contro le crisi e per rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera)

Il punto di riferimento è il rapporto dell’Agricultural Market Task Force:

  • Estensione delle misure del pacchetto latte a dopo il 2020 e a tutti i settori, inclusa la possibilità di interventi straordinari in caso di crisi per incentivare, se necessario, la riduzione della produzione a livello UE (come accaduto nell’ultima crisi del latte)
  • Rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera, dando maggiori prerogative alle OP (in particolare su attività di formazione, prevenzione dei rischi e accesso ai mercati terzi), ma anche prevedendo una nuova forma organizzativa, le organizzazioni di contrattazione, che hanno lo scopo di creare occasioni di aggregazione laddove queste sono poco sviluppate e di negoziare contratti (formula di rango inferiore alle OP che consente di irrobustire il potere contrattuale degli agricoltori rispetto alle fasi a valle)
  • Possibilità per produttori, organizzazioni di produttori, organizzazioni di contrattazione o una loro associazione, di esigere una contrattualizzazione scritta obbligatoria per la vendita di prodotti agricoli
  • Richiesta alla Commissione europea di presentare entro il 30 giugno 2018 una proposta legislativa a livello Ue per contrastare le pratiche commerciali sleali
  • Misure per favorire le opportunità di concentrazione dell’offerta e condividere funzioni di tipo organizzativo e commerciale
  • Chiarificazione della esenzione per produttori, organizzazioni di produttori, organizzazioni di contrattazione o una loro associazione alle regole della concorrenza

 

GESTIONE DEL RISCHIO (Attenuare l’impatto di eventi climatici e crisi improvvise)

    • Per la prima volta, si prevede la possibilità per gli Stati membri di cambiare, al massimo una volta l’anno, la destinazione degli aiuti accoppiati dei pagamenti diretti, indirizzandoli verso settori in crisi, in funzione anticiclica
  • La soglia di perdita di reddito che innesca il ricorso a strumenti di gestione del rischio viene abbassata al 20% (invece del 30%) per tutte le misure: polizze assicurative agevolate, fondi mutualistici contro i danni naturali e strumenti di stabilizzazione del reddito, sia generali che settoriali
  • Parametri chiari e condivisi sulla misurazione dei redditi per l’accesso al sostegno pubblico agli strumenti di gestione del rischio: possibilità di usare indicatori di riferimento per ricostruire in modo semplice e su elementi oggettivi il reddito presunto di riferimento per una data azienda ai fini dell’accertamento dell’eventuale perdita