Giovedì 14 dicembre ore 20.30

c/o Circolo PD Casadei Monti in via San Mama 75 – Ravenna

 

 

La Relazione del Consigliere regionale Gianni Bessi

 

IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO

(Art. 116, comma terzo, Cost.)

                                                                                                                   

L’art. 116, comma terzo, Cost. stabilisce che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti

– le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117

-e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) [norme generali sull’istruzione] s [tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali],

possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119[1].

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Il procedimento ex art. 116, comma terzo, Cost. rappresenta dunque un particolare procedimento con il quale è possibile riorganizzare l’ordine costituzionale delle competenze indicato nell’art. 117 Costituzione

La richiesta di competenze legislative e amministrative differenziate è volta a realizzare forme di autonomia rinforzata in ambiti cruciali per lo sviluppo del territorio regionale, valorizzando le vocazioni territoriali e la capacità di governo regionale, comunque nel rispetto del principio perequativo – che regola i meccanismi di finanziamento delle funzioni pubbliche territoriali- e i valori solidaristici su cui si fonda.

Secondo quanto prevede l’art. 116, co. III, Cost., le Regioni a Statuto ordinario possono ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da parte dello Stato

  • su tre materie riservate alla competenza esclusiva statale dall’articolo 117, comma II, Cost. e segnatamente:

– in materia di “norme generali sull’istruzione” (articolo 117, co. II, lettera n);

– in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (articolo 117,

  1. II, lett. s);

– in materia di “organizzazione della giustizia di pace” (articolo 117, co. II, lett. l).

  • su tutte le 20 materie di legislazione concorrente di cui al comma III dell’articolo 117, Cost., ossia:
  1. rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni:
  2. commercio con l’estero;
  3. tutela e sicurezza del lavoro;
  4. istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  5. professioni;
  6. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  7. tutela della salute;
  8. alimentazione;
  9. ordinamento sportivo;
  10. protezione civile;
  11. governo del territorio;
  12. porti e aeroporti civili;
  13. grandi reti di trasporto e di navigazione;
  14. ordinamento della comunicazione;
  15. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  16. previdenza complementare e integrativa;
  17. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  18. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  19. casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  20. enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

 

 

LE COMPETENZE RICHIESTE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

A partire dal documento di indirizzi della Giunta regionale del 28 agosto 2017 e dalla risoluzione dell’assemblea legislativa n. 5321 del 3 ottobre 2017, la Regione Emilia-Romagna ha inteso focalizzare l’attenzione su quattro aree di intervento strategico, indicate come prioritarie nel Programma di mandato della legislatura in corso

Le competenze richieste dalla Regione Emilia-Romagna sono articolate per singole aree strategiche e per competenze complementari e accessorie. Si tratta di:

  1. AREA STRATEGICA: TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

Secondo la vigente ripartizione costituzionale delle competenze, la materia “tutela e sicurezza del lavoro” è oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, comma III, della Costituzione, come pure la materia “istruzione, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”. La materia “istruzione e formazione professionale” è di competenza residuale regionale.

Ai sensi dell’art. 117, comma II, della Costituzione è invece materia di competenza esclusiva dello Stato le “norme generali sull’istruzione

In questo ambito, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Emilia-Romagna, secondo le linee prioritarie indicate dall’Assemblea Legislativa con la Risoluzione n. 5321, riguarda:

1 Tutela e sicurezza del lavoro

2 Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria

  1. AREA STRATEGICA: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE

In questo ambito, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Emilia-Romagna, secondo le linee prioritarie indicate dall’Assemblea Legislativa con la risoluzione n. 5321, riguardano:

  1. Internazionalizzazione e commercio con l’estero

 

4. Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all’innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa

 

  1. AREA STRATEGICA: “TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE”

Il “governo del territorio”, la “tutela dell’ambiente” e la “protezione civile” sono materie riconducibili all’area “territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture” ricompresa tra le quattro aree strategiche individuate. Secondo la ripartizione di cui al vigente art. 117 Cost., le materie “governo del territorio” e “protezione civile” sono ascrivibili alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi del comma III, mentre la “tutela dell’ambiente” è di competenza esclusiva statale ai sensi del comma II, lett. s)

5 Governo del territorio

6 Tutela dell’ambiente

7 Protezione civile

 

  1. AREA STRATEGICA: TUTELA DELLA SALUTE

 

8 Tutela della salute             

La tutela della salute si riferisce all’omonima area strategica e si tratta di materia di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, comma III, Cost.

  1. COMPETENZE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE

9 Il Coordinamento della finanza pubblica

La Regione Emilia-Romagna intende rafforzare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una governance fondata sulla cooperazione interistituzionale per accrescere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le potenzialità di investimenti sul territorio e per massimizzare le opportunità di intervento del Sistema regionale.

10 La Governance istituzionale

Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell’accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno alla Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di governance istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d’intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative.

11 La Partecipazione alla formazione e all’attuazione del diritto dell’unione europea

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell’Unione europea (fase ascendente) a seguito dell’acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.

[p.s. La dodicesima competenza richiesta è quella della giustizia di pace]

 

EFFETTI PRATICI RICHIESTE MAGGIORE AUTONOMIA 116, co III

(alcuni esempi)

 

Le quattro aree di intervento strategico

La richiesta di autonomia differenziata che la Regione Emilia-Romagna ha elaborato si articola su quattro aree strategiche, cui vengono ricondotte 12 materie, che corrispondono alle priorità del Programma di mandato del Presidente e agli obiettivi del Patto per il Lavoro). Si tratta di:

    1. Tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale→ si creano nuove competenze più rispondenti alle effettive necessità delle imprese del territorio (es. operai specializzati oggi non reperibili) →riduzione del tasso di disoccupazione
    2. →efficientamento del mercato del lavoro,
    3. → si velocizza l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e si concorre alla creazione di nuovi posti di lavoro
  • – internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all’innovazione ; →aumento PIL regionale (il commercio con l’estero è il principale motore per lo sviluppo regionale: l’export è il settore con il più alto impatto sul PIL)→ crescita occupazione giovanile nei settori della new-economy.

 

    1. →nuovi investimenti pubblici
    2. →aumento della competitività del sistema produttivo regionale nel mercato globale,
  • – territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;→ interventi rigenerazione urbana e prevenzione rischio sismico → completamento rete viaria a supporto sistema produttivo

 

    1.  
    2. → qualificazione sistema infrastrutture ferroviarie
    3. → superare frammentazione disciplina procedimenti edilizi, infrastrutture, impianti produttivi→ incremento attrattività territorio
  • “tutela della salute” criteri differenziati per la distribuzione dei farmaci→ la Regione potrà meglio controllare l’andamento della spesa sanitaria, continua a garantire la distribuzione diretta, che costa circa la metà di quella effettuata dalle farmacie per conto delle aziende sanitarie.→ integrazione sistema formativo scuole di specializzazione mediche, in accordo con gli atenei→la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale, pur nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale. →garantire ai neolaureati in medicina adeguato accesso a percorsi di specializzazione post-laurea (si tenga conto che oggi circa il 30% dei laureati in medicina ha difficoltà a trovare sbocco negli istituti formativi di specializzazione e nelle scuole di formazione dei medici di medicina generale) Dal punto di vista delle risorse, per la copertura finanziaria delle funzioni richieste il riferimento è l’articolo 119 della Costituzione e l’art. 14 della l. n. 42/2009 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”) che vi ha dato attuazione:

 

  1. LE RISORSE
  2. misure per rimodulare della spesa delle famiglie per i ticket sanitari.→ previsione di nuovi parametri “regionalizzati” quali ad esempio reddito, fascia di età, composizione del nucleo familiare e particolari necessità di tutela.
  3. programmazione pluriennale di un piano di investimenti straordinario patrimonio edilizio e l’obsolescenza tecnologica →garantire a tutti i territori una equa distribuzione dei servizi →sostituzione delle apparecchiature biomediche
  4. maggiore autonomia nella gestione della quota di spettanza della Regione Emilia-Romagna del FONDO SANITARIO NAZIONALE→ maggiore flessibilità all’interno dei vari capitoli di spesa→ possibilità di assumere più personale medico e amministrativo nelle sue aziende sanitarie →migliorare i servizi ai cittadini a parità di spesa complessiva.
  • L’articolo 119 Cost garantisce l’integrale copertura finanziaria delle funzioni oggetto di differenziazione, ma nel rispetto dei principi perequativo e solidaristico
  • L’articolo 14 della citata legge 42 del 2009, dedicato all’“Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, stabilisce che “Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni, si provvede altresì all’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie in conformità all’articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge”

 

Tali norme stabiliscono, dunque, la necessaria corrispondenza tra funzioni e risorse per il loro esercizio: nella proposta della Regione Emilia-Romagna non vi è la rivendicazione di  risorse aggiuntive in misura pari all’ammontare (totale o quasi) delle risorse derivanti dal prelievo fiscale riferito al territorio regionale (come nelle proposte di Lombardia e Veneto), ma a base del negoziato viene ipotizzata una compartecipazione al gettito di tributi erariali, da definire in sede di negoziato con il Governo.

 

Il percorso della Regione Emilia-Romagna

Con il documento di indirizzi della Giunta del 28 agosto si è scelto di avviare il percorso 116, riconducendo l’iniziativa alle priorità della Legislatura regionale in corso al fine di contrastare la disoccupazione e per la creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche per rafforzare le capacità competitive e innovare il tessuto produttivo, per l’internazionalizzazione, il supporto allo start up per le nuove imprese e il sostegno degli investimenti.

Il richiamato “Documento di indirizzi” contiene le prime indicazioni politiche volte ad individuare gli ambiti di differenziazione di competenze legislative ed amministrative.

Il percorso istituzionale è stato -dunque- formalmente avviato con il “Documento di indirizzi della Giunta regionale per l’avvio del percorso finalizzato all’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, comma III, della Costituzione”, approvato nella seduta del 28 agosto 2017 e tempestivamente trasmesso all’Assemblea Legislativa (ogg. Ass. n. 5166).

L’iniziativa in corso in Emilia-Romagna (a differenza delle iniziative di Veneto e Lombardia) attiene solo ad alcuni ambiti di competenza, riconducibili soltanto ad alcune delle materie rispetto alle quali l’art. 116, comma terzo, Cost., consente alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e la richiesta di queste precise competenze trova uno stretto collegamento con gli obiettivi strategici del Programma di mandato della Legislatura in corso.

Appare insostenibile una richiesta di autonomia generalizzata su tutte le materie potenzialmente oggetto della procedura di cui al 116, comma terzo: una tale richiesta infatti comporterebbe, nella sostanza, il riconoscimento di uno statuto di autonomia speciale, quando invece l’Emilia-Romagna nasce in Costituzione come regione a statuto ordinario. Se Regione e Governo concordassero una tale attribuzione di autonomia, finirebbero per modificare la Costituzione senza l’uso di una legge costituzionale (in quanto come ricordato la procedura ex art. 116 si chiude con una legge ordinaria del Parlamento, per quanto condizionata all’approvazione con maggioranza assoluta dei componenti).

 

3 ottobre

La risoluzione 5321, approvata dall’Assemblea legislativa regionale lo scorso 3 ottobre, ha dato avvio al procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell’Intesa con il Governo per il conseguimento di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione. L’Assemblea ha dato mandato al Presidente della Giunta di avviare il negoziato con il Governo ai fini dell’Intesa prevista dall’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, individuando alcuni ambiti quale prioritario oggetto di contrattazione e a rassegnare all’ Assemblea, con cadenza periodica, gli esiti del negoziato con il Governo nazionale.

18 ottobre

Il Presidente Bonaccini ha firmato con il premier Gentiloni un protocollo d’intenti (una sorta di “pre-intesa”) sul percorso per l’autonomia differenziata, richiesta dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 116, comma III della Costituzione.

Il percorso dà seguito alla risoluzione 5321 approvata dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna il 3 ottobre con la quale è stato dato mandato al Presidente della Giunta di avviare il negoziato con il Governo per gli ambiti proposti (con l’aggiunta, rispetto alla proposta della Giunta, del tema dell’organizzazione della giustizia di pace).

L’iniziativa della Regione Emilia-Romagna, a differenza di quelle di Lombardia e Veneto, è partita da quanto previsto dalla Costituzione ed ha a base e riferimento il rispetto del principio perequativo e di quello solidaristico, ritenuti irrinunciabili, come la tutela dell’unità giuridica ed economica della nazione.

Si è voluto dare avvio ad un percorso il cui esito sia l’attribuzione di singole differenziate competenze accrescitive dello spazio politico e finanziario della Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del suo sistema territoriale, non certo una iniziativa per realizzare uno “statuto di autonomia differenziata”, una sorta di regione a statuto speciale.

Dal punto di vista normativo, la copertura finanziaria è prevista dall’articolo 14 della legge delega n. 42/2009 “Federalismo Fiscale”, dove si legge: “Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni, si provvede altresì all’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie in conformità all’articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge”

 

24 Ottobre- Dopo il referendum di Lombardia e Veneto, si riapre il dibattito sul regionalismo

Bonaccini a Roma per continuare la discussione con il Governo sul tema con la costituzione del tavolo di trattativa. Maroni ha chiesto la disponibilità a unificarlo con quello della Lombardia, per rafforzare il dialogo con lo Stato centrale.

6 Novembre

Emilia-Romagna e Lombardia hanno cominciato a porre le basi per un lavoro comune legato al confronto con il Governo in merito alle materie su cui chiedere maggiore autonomia regionale. Si sono infatti visti a Bologna, il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, con l’assessore al bilancio Emma Petitti, insieme con gli assessori della regione Lombardia Massimo Garavaglia e Gianni Fava. per ragionare prima del negoziato con il Governo che successivamente è partito giovedì 9 novembre a Roma

Si spiega che “l’incontro è servito per definire le modalità da proporre al Governo giovedì per lo svolgimento del negoziato, che avverrà su determinate aree tematiche strategiche all’interno delle quali si trovano le competenze sui cui le due Regioni chiedono maggiore autonomia, per poterle gestire direttamente e con risorse certe“.

9 novembre Vertice Bressa- Bonaccini-Maroni

Il sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa ha incontrato giovedì 9 novembre, alle ore 16, nella sede del Dipartimento per gli Affari regionali, in via della Stamperia 8, i presidenti della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e del presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni.

Bressa è stato indicato dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni quale referente politico del governo per il negoziato relativo all’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, richieste da Emilia-Romagna e Lombardia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma della Costituzione.

L’incontro istituisce la sede paritetica che approfondirà gli ambiti e le materie per i quali i Consigli regionali hanno dato mandato ai rispettivi presidenti della Giunta regionale di avviare la trattativa.

Si tratta in particolare di: rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; commercio con l’estero; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; governo del territorio; protezione civile; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; tutela della salute; norme generali sull’istruzione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e organizzazione della giustizia di pace. La Giunta dell’Emilia-Romagna è già pronta ad aggiungere altre 4-5 competenze relative a professioni, cultura, sport e agricoltura.

Nella serata del 7 novembre, Bonaccini, l’assessore Petitti e gli assessori competenti per le materie oggetto della trattativa hanno aggiornato anche i  componenti il ‘Patto per il Lavoro’ sugli sviluppi relativi al progetto di maggiore autonomia, a ridosso dell’insediamento del tavolo col Governo. Con i soggetti del Patto – sindacati, imprese, categorie  economiche, università, associazioni del Terzo settore, enti locali, Città Metropolitana di Bologna – è stata confermata la condivisione del percorso fatto e dei contenuti della proposta ed è stato  ribadito il fatto che, parallelamente al negoziato con Palazzo Chigi, resta aperto il confronto, sia attraverso convocazioni del tavolo Giunta-Patto sia attraverso contatti con i  singoli assessorati sulle materie di competenza.

14 novembre

La risoluzione approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa (oggetto 5600) rafforza il mandato del presidente Bonaccini a proseguire nel percorso, avviato, del negoziato con il Governo e condiviso con la Regione Lombardia

Si evidenzia che le prioritarie aree strategiche individuate da entrambe le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia saranno oggetto di incontri mirati e si impegna la Giunta a caratterizzare il procedimento, finalizzato alla sottoscrizione dell’Intesa con il Governo per il conseguimento di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, ai sensi dell’articolo 116, comma III, della Costituzione ed in particolare il confronto politico con il Governo, per la definizione dell’Intesa, con la previsione di una forma di partecipazione congiunta da parte della Giunta regionale, dell’Assemblea legislativa e degli enti locali, mediante una delegazione assembleare nella persona della Presidente dell’Assemblea legislativa o Consigliere suo delegato, di rappresentanti dei Comuni, individuati dall’Anci-ER, delle Province, individuati dall’UPI, tenendo conto dell’articolazione territoriale e dimensionale degli Enti.

Ha poi impegnato il Presidente della Giunta regionale a definire eventuali ulteriori competenze oggetto della richiesta di autonomia differenziata attraverso un confronto da realizzarsi nelle Commissioni assembleari e a rassegnare all’Assemblea legislativa, con cadenza periodica, gli esiti del negoziato con il Governo nazionale e, prima della sottoscrizione finale, a ottenere il mandato definitivo dall’Assemblea legislativa.

 

I precedenti: Regioni Toscana, Lombardia, Veneto e Piemonte

Non esistono al momento precedenti compiuti in merito all’attuazione delle procedure previste dall’art. 116 Cost.

Per quanto riguarda le iniziative di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, adottate, un primo tentativo fu effettuato dalla regione Toscana nel 2003, in materia di beni culturali e tutela dell’ambiente.

I successivi tentativi volti all’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost., hanno poi interessato le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte

Lombardia 2006

In Lombardia la prima indicazione delle materie su cui la Regione intende esercitare una maggiore responsabilità riguarda ambiente, energia, ricerca, commercio con l’estero, grandi infrastrutture, aeroporti, sanità, istruzione, giudici di pace, agricoltura e turismo

  1. NB. Il 30 ottobre 2007 il Consiglio dei ministri del Governo Prodi aveva avviato l’esame preliminare del disegno di legge per l’attuazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione ed era stata firmata una intesa tra Governo e regione Lombardia con la quale si avviava il negoziato per verificare «le condizioni di trasferibilità delle competenze dallo Stato nazionale al governo regionale»;

Con la caduta del Governo Prodi e le elezioni della primavera del 2008, entrato in carica il IV Governo Berlusconi, il tavolo per l’attuazione delle attribuzioni di condizioni speciali di autonomia non fu più convocato (Il Ministro dell’interno pro tempore era Roberto Maroni, quello alle riforme per il federalismo Umberto Bossi, quello alla semplificazione amministrativa Roberto Calderoli!!!)

Veneto 2006

La Regione Veneto ha avviato il procedimento per il riconoscimento di una autonomia differenziata con la Deliberazione della Giunta regionale n. 3255 del 24.10.2006. La Giunta Regionale (Deliberazione n.88/CR del 17 luglio 2007) ha quindi approvato il Documento tecnico di proposte individuando 12 settori di maggiore interesse (istruzione, tutela della salute, tutela e valorizzazione dei beni culturali, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, potere estero, giustizia di pace, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ordinamento della comunicazione, previdenza complementare ed integrativa; protezione civile, infrastrutture e casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale), successivamente integrati con quello dei “lavori pubblici” (Deliberazione n.149/CR/2007). Il Documento tecnico approvato dalla Giunta è stato quindi trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione. La Prima Commissione Consiliare ha esaminato il Documento chiedendone l’integrazione con la materia del Governo del territorio e provvedendo ad effettuare una prima consultazione degli Enti Locali e delle categorie territoriali interessate. Dette consultazioni – che si sono svolte nel mese di novembre 2007 – hanno avuto un esito ampiamente favorevole al proseguimento del percorso avviato dalla Giunta Regionale. Nella seduta consiliare del 18 dicembre 2007 è stato quindi approvato, a larga maggioranza, il Documento tecnico come sopra integrato. Con lo stesso provvedimento il Consiglio Regionale ha conferito mandato al Presidente della Regione per condurre il negoziato con il Governo, al fine di definire e sottoscrivere un’intesa volta ad ottenere, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il riconoscimento di un’autonomia differenziata della Regione del Veneto.

Piemonte 2008

Il 29 luglio 2008 il Consiglio regione del Piemonte ha approvato una delibera di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un’autonomia differenziata della Regione Piemonte su sei materie: beni paesaggistici e culturali; infrastrutture; università e ricerca scientifica; ambiente; organizzazione sanitaria; previdenza complementare.

 

Recenti iniziative di Veneto e Lombardia

Nuove iniziative sono state di recente promosse dalle Regioni Veneto e Lombardia.

In Veneto è stata approvata la legge regionale n. 15 del 2014 che prevede un referendum consultivo sull’autonomia del Veneto. In particolare, la legge autorizza il Presidente della Giunta regionale ad aprire un «negoziato» con il Governo, allo scopo di «definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto» (art. 1, co. 1). La legge prevede altresì che qualora, entro centoventi giorni tale negoziato «non giunga a buon fine», il Presidente della Giunta «è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto» (art. 2, comma 1), in merito a cinque quesiti: «1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”; 2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”; 3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”; 4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”; 5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”».

Chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dal Governo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 2015 ha dichiarato illegittimi tutti i quesiti referendari, ad eccezione del primo, relativo alle condizioni particolari di autonomia. In merito, la Corte, riferendosi al tenore letterario del quesito che ripete testualmente l’espressione usata nell’art. 116, terzo comma, Cost., pur non specificando gli ambiti di ampliamento dell’autonomia regionale, ha ritenuto doversi intendere che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo le materie indicate nell’art. 116, terzo comma, Cost.

In secondo luogo, ha avuto modo di osservare che non vi è alcuna sovrapposizione tra la consultazione popolare regionale e il procedimento di cui all’art. 116, commi terzo e quarto, Cost., che pertanto potrà svolgersi inalterato, nel caso in cui fosse effettivamente attivato. Secondo la Corte, il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito in Costituzione. Lo stesso atto regionale di iniziativa di cui all’art. 116, comma terzo, Cost., come la procedura per la sua adozione da parte degli organi regionali competenti, rimane giuridicamente autonomo e distinto dal referendum, pur potendo essere politicamente condizionato dal suo esito. La Corte ha altresì precisato che, d’altra parte, la consultazione popolare, qualora avvenisse, non consentirebbe di derogare ad alcuno degli adempimenti costituzionalmente necessari, ivi compresa la consultazione degli enti locali.

Lombardia

Il 17 febbraio 2015, il Consiglio regionale della Lombardia ha deliberato l’indizione di un referendum consultivo, ai sensi degli art. 25 e seguenti della l.r. 34/1983 (dcr X/638 “Indizione di un referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, già proposta di referendum n. 22 poi abbinata alle proposte nn. 27 e 28), ai fini dell’espressione di un voto popolare sul quesito:

«Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?».

[1] Art 119 I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (1).

I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [532] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta` metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta` sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta` metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princıpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.